Chi pubblica, risponde

I quattro articoli precedenti di questa serie hanno esplorato il territorio dell’intelligenza artificiale dal punto di vista delle licenze, dei diritti sugli output, del riposizionamento del mercato delle immagini e del valore del lavoro professionale in questo nuovo contesto. C’è un aspetto che attraversa tutti questi temi ma che merita un approfondimento autonomo: il quadro normativo che sta ridefinendo obblighi e responsabilità per le aziende che utilizzano contenuti generati con l’AI.

Non si tratta di un esercizio teorico. Tra la legge italiana 132/2025, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act, Regolamento UE 2024/1689) e le modifiche alla legge sul diritto d’autore, il perimetro di ciò che un’impresa può e non può fare con i contenuti AI è cambiato in modo sostanziale nell’ultimo anno. E alcune scadenze operative sono imminenti.

La Responsabilità è di chi Diffonde, non di chi Produce

Il principio cardine, spesso sottovalutato, è semplice: l’azienda che pubblica un contenuto è responsabile di quel contenuto, indipendentemente da chi lo ha materialmente prodotto.

Se un’agenzia, un fotografo o un fornitore esterno consegna materiali realizzati con l’ausilio dell’AI, e quei materiali vengono pubblicati dall’impresa committente in una campagna, su un sito web, in un catalogo o sui social media, la responsabilità legale ricade sull’impresa. Non sul fornitore. Non sulla piattaforma AI. Sull’impresa che ha deciso di rendere pubblico quel contenuto.

Questo vale per la violazione di diritti di terzi, per l’uso improprio dell’immagine di persone reali, per la diffusione di contenuti ingannevoli e, dal 2025, per una serie di obblighi specifici legati alla natura artificiale del contenuto stesso.

L’obbligo di Marcatura: 2 agosto 2026

A partire dal 2 agosto 2026, il Regolamento europeo sull’AI impone due obblighi distinti e complementari.

Il primo riguarda i fornitori dei sistemi di generazione: i contenuti sintetici — immagini, video, audio, testo — dovranno essere marcati in un formato leggibile dalle macchine. Non un’etichetta visibile all’utente, ma un’informazione incorporata nel file stesso che ne dichiari l’origine artificiale.

Il secondo riguarda chi pubblica: al momento della prima esposizione pubblica, l’utilizzo dell’AI dovrà essere dichiarato in modo chiaro e visibile. L’obbligo non è generico — si applica specificamente ai contesti in cui la natura artificiale del contenuto è rilevante per il pubblico destinatario.

In termini operativi, questo significa che ogni impresa che commissiona o produce internamente contenuti con strumenti AI dovrà dotarsi di un processo che tracci la natura del contenuto dalla produzione alla pubblicazione. Non è più sufficiente ricevere un file dal fornitore e pubblicarlo: è necessario sapere come quel file è stato prodotto e agire di conseguenza.

Le liberatorie scritte prima dell’AI non bastano più

Chiunque abbia lavorato nella produzione fotografica conosce le model release — le liberatorie firmate dai soggetti fotografati che autorizzano l’utilizzo della propria immagine per determinati scopi.

Le liberatorie redatte prima dell’avvento dell’AI generativa presentano oggi un problema specifico: non contemplano la possibilità che l’immagine del soggetto venga utilizzata per generare varianti, repliche digitali o contenuti derivati tramite strumenti di intelligenza artificiale. Una liberatoria firmata nel 2018 autorizza l’uso di quella fotografia specifica, nelle condizioni previste dal documento. Non autorizza la creazione di versioni sintetiche di quel volto, né l’impiego dell’immagine come reference per generare nuovi contenuti.

Per le imprese che dispongono di archivi fotografici costruiti nel tempo — cataloghi, campagne, materiali istituzionali — questa è una questione concreta. Utilizzare quelle immagini come input per strumenti AI senza aver aggiornato le liberatorie espone a contestazioni che le clausole originali non erano state pensate per coprire.

Il Cliente che Resta

Il cliente che resta

La dimensione Penale esiste

È un aspetto che molti preferiscono ignorare nella convinzione che riguardi solo i casi estremi. Non è così.

L’articolo 612-quater del Codice penale, introdotto con le recenti modifiche, punisce chi cede, pubblica o diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati da sistemi di AI, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e tali da cagionare un danno ingiusto. Il soggetto punito non è chi ha generato il contenuto — è chi lo diffonde senza il consenso dell’interessato.

A questo si aggiungeranno, con i decreti attuativi attualmente in fase di definizione, nuove ipotesi di reato legate all’omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi AI ad alto rischio, con estensione della responsabilità degli enti secondo il modello del D.Lgs 231/2001.

Per un’azienda che utilizza contenuti visivi in volumi significativi — nel fashion, nel food, nella cosmetica, nell’immobiliare — la valutazione del rischio penale non è più un’ipotesi accademica.

Il prodotto che Inganna è una pratica commerciale Scorretta

C’è un’area di rischio che riguarda specificamente i settori in cui l’immagine del prodotto ha un ruolo determinante nella decisione d’acquisto.

Un’immagine generata con l’AI che rappresenta un prodotto alimentare con caratteristiche visive diverse da quelle reali, un cosmetico con effetti visivamente amplificati, un capo di abbigliamento con una vestibilità idealizzata o un immobile con finiture inesistenti può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. Le conseguenze includono procedimenti da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e interventi dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria.

La fotografia commerciale tradizionale ha sempre operato con un certo grado di idealizzazione — luci studiate, post-produzione, styling. La differenza è che l’AI può generare rappresentazioni del prodotto che non hanno alcuna relazione con la realtà fisica dell’oggetto, e farlo in modo visivamente credibile. Il confine tra valorizzazione e inganno diventa più sottile, e la responsabilità di presidiarlo ricade sull’impresa che pubblica.

La fotografia perde Protezione nel passaggio tra Piattaforme

La legge italiana sul diritto d’autore prevede che le fotografie semplici — quelle prive di carattere creativo autonomo, come le tipiche foto di prodotto per e-commerce — siano protette da diritti connessi solo se riportano determinate indicazioni: il nome del fotografo o del committente, la data di produzione, e nel caso di opere d’arte fotografate, il nome dell’autore dell’opera.

Nella pratica, queste indicazioni vengono inserite nei metadati del file. E i metadati vengono sistematicamente rimossi nel passaggio tra siti web, social media e piattaforme di distribuzione. Il risultato è che un’immagine correttamente attribuita all’origine circola priva di ogni identificazione dopo il primo ricondizionamento, e i diritti connessi diventano di fatto inopponibili.

Per le imprese che investono nella produzione fotografica di prodotto, questo è un problema concreto che precede l’AI e che l’AI amplifica: le immagini non protette possono essere estratte, utilizzate come dati di addestramento e riprodotte — interamente o parzialmente — senza che il titolare abbia strumenti efficaci di opposizione.

Le Polizze potrebbero non Coprire

L’ultimo aspetto riguarda un presupposto che molte imprese danno per acquisito: la copertura assicurativa.

Le polizze di responsabilità civile professionale e le coperture per danni da prodotto sono state redatte, nella maggior parte dei casi, prima che l’utilizzo di contenuti generati da AI diventasse una pratica diffusa. Alcune formulazioni contrattuali potrebbero escludere — esplicitamente o per interpretazione — i danni derivanti dall’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella produzione di contenuti.

Allo stesso modo, le garanzie di indennizzo offerte dai provider AI hanno perimetri definiti: coprono piani specifici, prevedono esclusioni, e non costituiscono in nessun caso una copertura piena equivalente a una polizza assicurativa tradizionale. Affidarsi esclusivamente alla garanzia del provider senza verificare la propria copertura assicurativa è un rischio che vale la pena valutare prima, non dopo.

Il quadro normativo italiano ed europeo sull’intelligenza artificiale non è ancora completo — decreti attuativi, interpretazioni giurisprudenziali e prassi di mercato definiranno nei prossimi mesi molti dei contorni ancora aperti. Ma le scadenze operative sono già fissate, le responsabilità sono già attribuite, e le conseguenze per chi non si adegua sono già previste. Per le imprese che utilizzano contenuti visivi come parte della propria comunicazione, il momento di verificare processi, contratti e coperture non è domani.

Riferimenti Normativi

Ecco i link alle fonti ufficiali citate nell'articolo, organizzati per tema:

    • Legge 132/2025 — Intelligenza artificiale, text and data mining

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg

    • Legge 633/1941 — Diritto d’autore, fotografia semplice, indicazioni obbligatorie

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1941-07-16

    • Art. 612-quater Codice penale — Deepfake, diffusione illecita di contenuti generati con AI

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612quater.html

    • Regolamento UE 2024/1689 — AI Act, obbligo di marcatura

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=it

    • D.Lgs 206/2005 — Codice del consumo, pratiche commerciali scorrette

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206

    • Regolamento UE 2016/679 — GDPR, trattamento dati biometrici

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it